Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41657/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for bankruptcy, citing procedural inadmissibility of factual grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41657/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence and failed to reclassify the offense as documentary bankruptcy, while also contesting the sentence length. The court rejected these claims because factual grievances are inadmissible in a legality review, and the sentencing discretion falls within the trial judge's authority.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Factual grievances and challenges to the assessment of evidence are inadmissible in a legality appeal, as such reviews are limited to violations of law and logical flaws in the reasoning, leaving the evaluation of facts and sentencing discretion to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of factual grievances legality review limitations bankruptcy offense classification sentencing discretion Italian criminal procedure bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 217 legge fall.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORIGO EMILIO CESARE nato a BUSNAGO il 04/04/1952 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Emilio Cesare Origo avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 22 ottobre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di bancarotta al medesimo ascritti; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio ed alla mancata riqualificazione del fatto di bancarotta documentale nell'ipotesi di cui all'art. 217 legge fall.; - al giudizio di comparazione delle circostanze eterogenee ed alla misura della pena;

Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la testimonianza invocata fosse del tutto superflua e come l'imputato avesse agito al fine di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari così da non potersi derubricare la condotta di bancarotta documentale;

Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il