Italian court dismisses appeal as generic and orders appellant to pay court costs and fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Pacini's appeal inadmissible due to the extreme generality of his grounds. Pacini challenged the Milan Court of Appeal's rejection of his appeal against a Como Tribunal conviction for theft and property damage. The court ruled that such vague arguments fail to meet the threshold for review, resulting in the dismissal of the appeal and an order for Pacini to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are excessively generic and fail to specify the legal or factual errors requiring judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACINI GIOVANNI nato a COMO il 28/03/1989 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, per la genericità dei motivi di gravame, l'appello proposto da Giovanni Pacini avverso la sentenza del Tribunale di Como del 20 luglio 2020 che aveva affermato la sua penale responsabilità per i reati di furto e danneggiamento e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della dichiarazione di inammissibilità, è anch'esso estremamente generico e come tale inammissibile; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, connnna 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/10/2