Cassation court dismisses appeals against fraud bankruptcy convictions for lack of admissible grounds and concrete interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Versetti Luisa and Versetti Antonio inadmissible. The appellants argued against the confirmation of fraud bankruptcy convictions but failed to provide specific grounds linking their arguments to the lower court's reasoning. The court ruled that the first appeal was generic and the second lacked a concrete interest because the sentence was already at the statutory minimum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366, comma 1, n. 2 c.p.p.: Appeals must be admissible; generic arguments without specific connection to the judgment are rejected, and questions lacking concrete interest are inadmissible when the penalty is minimal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VERSETTI LUISA nato a MAGENTA il 11/01/1965 VERSETTI ANTONIO nato a MAGENTA il 16/08/1955 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di VERSETTE LUISA e di VERSETTI ANTONIO per il delitto, aggravato ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1, L.F., di bancarotta fraudolenta patrimoniale, [ipotesi, questa, riconosciuta in capo alla sola VERSETTI LUISA] (capo 3); di bancarotta fraudolenta documentale (capo 1) e di bancarotta impropria da determinazione del fallimento per effetto di operazioni dolose (capo 2) [ipotesi, queste ultime, riconosciute in capo ad entrambi gli imputati, cfr. pag. 8 della sentenza impugnata]; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, con distinti atti di impugnativa, affidati tuttavia a due identici motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo di ciascun ricorso, oltre ad essere generico per indeterminatezza - giacchè privo di qualsivoglia concreto addentellato al tenore della sentenza impugnata - , è, comunque, manifestamente infondato, perché articolato senza tener conto del pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181), come nel caso di specie; - che il secondo motivo di gravame, con il quale si chiede ragione dell'applicazione della circostanza aggravante della continuazione fallimentare, sia pure in regime di subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato avuto riguardo al diritto vivente che ha stabilito che la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1,L.F., si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge: disciplina speciale che si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria (Sez.
U, n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249666-67); tanto a volere, comunque, tacere del difetto di un interesse attuale e concreto a sostegno della dedotta questione (Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, Rv. 277144), visto che la pena applicata è stata determinata nel minimo edittale; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consig