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Ordinanza — n. 41650/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to extreme genericity and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41650/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Stefano Barbero inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Barbero challenged a partial reform of his sentence for fraudulently committing bankruptcy as a de facto administrator of Venus s.r.l., arguing the lower court incorrectly attributed this specific qualification to him. The court rejected this claim because the appeal was excessively generic, failing to address the specific reasons provided by the Court of Appeal in its decision.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is extremely generic and does not confront the appellant with the specific reasons upon which the lower court based its decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal extreme genericity de facto administrator bankruptcy fraud procedural costs bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERO STEFANO nato a TORINO il 13/09/1974 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

• - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena principale e le pene accessorie, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo del 14 marzo 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Stefano Barbero per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale da lui commessi quale amministratore di fatto della fallita Venus s.r.l. e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta ed alla recidiva specifica reiterata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della attribuzione allo stesso della qualifica di amministratore di fatto della fallita e della conseguente affermazione della sua penale responsabilità, è inammissibile per la sua estrema genericità, non confrontandosi affatto il ricorrente con le ragioni poste dalla Corte di appello a base della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis