Italian Supreme Court dismisses appeal claiming violation of law regarding aggravated attempted theft charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Fabio Spagnuolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated the law and suffered from a defect in reasoning by refusing to consider the specific circumstances of his case. The court rejected this claim, ruling that the appeal constituted mere complaints about factual assessments rather than a valid legal challenge, as the appellate court's reasoning lacked logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with factual findings or the lack of consideration of specific circumstances are inadmissible in proceedings for review of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNUOLO FABIO nato a MONZA il 13/04/1976 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Fabio Spagnuolo avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 19 ottobre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla negata configurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 131 bis cod. pen.;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che l'imputato era gravato da plurime precedenti condanne per condotte specifiche, che il valore della merce non era irrisorio e che si trattava di beni voluttuari (degli occhiali di marca);
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 202