Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of critical engagement with lower court's complete reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Villa Fabio Stefano inadmissible. The appellant argued that the subjective element of the crime of simple documentary bankruptcy should be based on negligence rather than intent. The court rejected this claim because the appeal's reasoning was merely repetitive of the original complaint and failed to critically engage with the complete and sufficient justification provided by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are generic and do not critically engage with the complete and congruous reasoning of the territorial court, resulting in mere repetition of the original complaint.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLA FABIO STEFANO nato a MONZA il 05/01/1961 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di VILLA Fabio Stefano per il delitto di bancarotta semplice documentale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo - in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, che avrebbe dovuto individuarsi nella colpa (da trascuratezza) piuttosto che nel dolo - è affetto da genericità, essendo le deduzioni cui è affidato meramente reiterative delle censure articolate con il gravame, disattese dalla Corte territoriale con motivazione completa e congrua (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), con la quale il ricorrente non si è affatto criticamente confrontato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigli