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Ordinanza — n. 41641/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41641/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41641/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBINO ELVIRA nata a PALERMO il 25/10/1963 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 24 ottobre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Elvira Lombino per il reato di furto aggravato di energia elettrica e l'aveva condannata, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputata, che si duole della illogicità della motivazione, è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41641/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia imposta sull'energia motivi di cassazione altri capi d'accusa ricorso per risarcimento danni
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBINO ELVIRA nata a PALERMO il 25/10/1963 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 24 ottobre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Elvira Lombino per il reato di furto aggravato di energia elettrica e l'aveva condannata, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputata, che si duole della illogicità della motivazione, è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/