Sentenza — n. 41639/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: COSENTINO SALVATORE nato a CATANIA il 01/12/1993 GRASSO ANNA nato a CATANIA il 27/04/1979 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 41639/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a Grasso Anna, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di Cosentino Salvatore e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: COSENTINO SALVATORE nato a CATANIA il 01/12/1993 GRASSO ANNA nato a CATANIA il 27/04/1979 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 23 settembre 2016 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Cosentino per i reati di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale e di Anna Grasso per il delitto di simulazione di reato e aveva condannato i predetti alla pena di giustizia ed il solo Cosent:ino al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che i tre motivi del ricorso dell'imputato Cosentino sono inammissibili, in quanto volti a sollevare censure di merito invocando una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio e comunque generici, atteso che il ricorrente non si confronta con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a base della decisione e si limita a reiterare in questa sede le cloglianze contenute nell'atto di appello; - che il motivo di ricorso di Anna Grasso, che si duole della illogicità della motivazione del motivo di gravame volto a contestare la sussistenza del dolo del delitto di simulazione di reato, in quanto fondata sulla mera circostanza che l'autovettura, della quale era stato falsamente denunciato il furto, era dalla imputata abitualmente utilizzato, mentre non rileverebbe la circostanza che la Grasso ed il figlio vivevano in abitazioni diverse, non è inammissibile o manifestamente infondato, cosicché, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. ed essendo interamente decorso il termine massimo di prescrizione in data 22 novembre 2021, la sentenza impugnata deve, limitatamente alla sua posizione, essere annullata senza rinvio per essere il delitto di simulazione di reato estinto per prescrizione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente Cosentino al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a Grasso Anna, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di Cosentino Salvatore e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.