Ordinanza — n. 41637/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di MAMONE RICCARDO per il delitto di furto in abitazione aggravato. Il ricorso nell'interesse dell'imputato, affidato ad un solo motivo, è inammissibile, giacché le doglianze in esso articolate (in punto di prova della responsabilità dell'imputato), pur se articolate sotto l'egida formale del vizio di motivazione, sono in realtà dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41637/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). Le stesse, inoltre, sono palesemente generiche, perché prive di confronto con le ragioni ostese dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto del primo motivo di gravame (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui è stato valorizzato l'esito della verifica dattiloscopica, che aveva evidenziato una corrispondenza di punti caratteristici con le impronte dell'imputato in numero ben superiore a quello richiesto dalla giurisprudenza di legittimità).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMONE RICCARDO nato a PALERMO il 01/09/1990 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di MAMONE RICCARDO per il delitto di furto in abitazione aggravato.
2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato, affidato ad un solo motivo, è inammissibile, giacché le doglianze in esso articolate (in punto di prova della responsabilità dell'imputato), pur se articolate sotto l'egida formale del vizio di motivazione, sono in realtà dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260;
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). Le stesse, inoltre, sono palesemente generiche, perché prive di confronto con le ragioni ostese dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto del primo motivo di gravame (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui è stato valorizzato l'esito della verifica dattiloscopica, che aveva evidenziato una corrispondenza di punti caratteristici con le impronte dell'imputato in numero ben superiore a quello richiesto dalla giurisprudenza di legittimità).
3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Cons