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Ordinanza — n. 41634/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41634/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Colasurdo's appeal against his criminal conviction inadmissible. Colasurdo argued that the lower court's reasoning regarding his participation in the crimes was flawed, but the Court rejected this as a mere factual complaint. The Court ruled that such arguments cannot be raised in a final appeal stage and upheld the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Mere complaints regarding factual findings or lack of motivation in the lower court's decision are inadmissible in a final appeal unless they constitute a clear violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Final Appeal Admissibility Factual Complaints Violation of Law Defect in Reasoning Criminal Conviction Supreme Court Ruling esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLASURDO GIOVANNI nato a BERGAMO il 09/08/1990 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giovanni Colasurdo avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 19 maggio 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e la memoria pervenuta) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso del prevenuto nel delitto;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che plurimi erano gli elementi di fatto che deponevano per il concorso del ricorrente nel reato e per la prova della piena sussistenza dell'elemento volitivo in capo al medesimo; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile (così non determinando la prescrizione dei reati), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 20