Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41630/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming lack of intent in escape, ruling intent is generic for the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41630/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Sergio Mastrogiacomo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Mastrogiacomo argued he lacked criminal intent because he intended to return to his residence while under house arrest. The court rejected this, noting that intent in this offense is generic and the lower court correctly found no absolute necessity for food to justify the escape.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.; Art. 607 c.p.: The intent required for the crime of escape is generic, meaning the defendant must have intended to violate the restriction, regardless of whether they planned to return immediately.

Parole chiave

Generato dall'IA
crime of escape criminal intent house arrest violation inadmissible appeal generic intent stato di bisogno aiuto all'evasione di detenuti espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.
Art. 607 c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mastrogiacomo Sergio, nato a Bisceglie il 12.12.1954 avverso la sentenza del 12 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo Ritenuto che il ricorso, nell'assumere che mancherebbe nella condotta di evasione contestata a Mastrogiacomo il dolo, poiché sarebbe stato intenzione dell'imputato rientrare nella abitazione dove egli era ristretto agli arresto domiciliari, trascura che il dolo nel reato in questione è generico; né, per altro verso, si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha escluso ch'egli si trovasse in una condizione di bisogno assoluto e impellente di cibo e senza alternative alla evasione (p. 4); pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente