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Ordinanza — n. 41628/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to prior waiver of merits and agreed sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41628/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Miano's appeal inadmissible without formal trial proceedings. The appellant had previously waived all substantive grounds, yet the Court of Appeal of Naples re-determined the sentence based on an agreement between the prosecution and defense under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court rejected the appeal because the waiver of merits precluded arguments regarding lack of reasoning or generic mitigating circumstances, resulting in a dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. When a defendant waives all substantive grounds and agrees to a sentence determination, subsequent appeals challenging the reasoning or mitigating circumstances are inadmissible as they fall outside permitted grounds.

Parole chiave

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waiver of merits agreed sentencing inadmissible appeal Article 599-bis procedural waiver Cassazione ordinanza costs of appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
12582/2019 Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore Miano contro la sentenza con cui, dopo avere egli rinunciato ai motivi concernenti la responsabilità, la Corte di appello di Napoli ha rideterminato la pena ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
272389); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
12582/2019 Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore Miano contro la sentenza con cui, dopo avere egli rinunciato ai motivi concernenti la responsabilità, la Corte di appello di Napoli ha rideterminato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
272389); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIANO GIOVANNI nato a NAPOLI il 20/12/1993 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle partd udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; n. 12582/2019 Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore Miano contro la sentenza con cui, dopo avere egli rinunciato ai motivi concernenti la responsabilità, la Corte di appello di Napoli ha rideterminato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. sulla base di quanto concordato fra la Procura generale presso la Corte di appello e la difesa dell'imputato è inammissibile perché fondato su un motivo, la mancanza di motivazione circa possibili decisioni di proscioglimento e arca il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che non rientra fra quelli consentiti essendo intervenuta rinuncia a tutti i motivi di merito e determinazione concordata della pena; ritenuto che l'inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;

Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così decis