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Ordinanza — n. 41626/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41626/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41626/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOADER FLORIN nato il 04/09/1990 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che i primi i due motivi di ricorso, nel contestare la affermazione di responsabilità per i reati ascritti a Toader nel capo A, reiterano censure già adeguatamente vagliate e con corretta argomentazione disattese nella sentenza impugnata, né evidenziano manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni del Tribunale e della Corte di appello; ritenuto che con congrua motivazione già la sentenza di primo grado, confermata anche su questo punto dalla Corte di appello, aveva chiarito che il riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose poste a protezione della res furtiva deriva dall'idoneità per lo scasso dello strumento metallico detenuto e che la mancata realizzazione di danni si inquadra nella configurazione di un tentativo di furto circostanziato; rilevato che il contenuto del quarto motivo di ricorso fa riferimento a una dichiarazione di abitualità che non risulta essere considerata nella sentenza impugnata e neanche in quella di primo grado nell'applicare la recidiva specifica e infraquinquennale, sicché il motivo risulta inconferente, oltre che proposto solo in questo grado di giudizio; ritenuti, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41626/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOADER FLORIN nato il 04/09/1990 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che i primi i due motivi di ricorso, nel contestare la affermazione di responsabilità per i reati ascritti a Toader nel capo A, reiterano censure già adeguatamente vagliate e con corretta argomentazione disattese nella sentenza impugnata, né evidenziano manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni del Tribunale e della Corte di appello; ritenuto che con congrua motivazione già la sentenza di primo grado, confermata anche su questo punto dalla Corte di appello, aveva chiarito che il riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose poste a protezione della res furtiva deriva dall'idoneità per lo scasso dello strumento metallico detenuto e che la mancata realizzazione di danni si inquadra nella configurazione di un tentativo di furto circostanziato; rilevato che il contenuto del quarto motivo di ricorso fa riferimento a una dichiarazione di abitualità che non risulta essere considerata nella sentenza impugnata e neanche in quella di primo grado nell'applicare la recidiva specifica e infraquinquennale, sicché il motivo risulta inconferente, oltre che proposto solo in questo grado di giudizio; ritenuti, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione tentato furto truffa aggravata furto aggravato altri reati circostanza aggravante
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOADER FLORIN nato il 04/09/1990 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che i primi i due motivi di ricorso, nel contestare la affermazione di responsabilità per i reati ascritti a Toader nel capo A, reiterano censure già adeguatamente vagliate e con corretta argomentazione disattese nella sentenza impugnata, né evidenziano manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni del Tribunale e della Corte di appello; ritenuto che con congrua motivazione già la sentenza di primo grado, confermata anche su questo punto dalla Corte di appello, aveva chiarito che il riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose poste a protezione della res furtiva deriva dall'idoneità per lo scasso dello strumento metallico detenuto e che la mancata realizzazione di danni si inquadra nella configurazione di un tentativo di furto circostanziato; rilevato che il contenuto del quarto motivo di ricorso fa riferimento a una dichiarazione di abitualità che non risulta essere considerata nella sentenza impugnata e neanche in quella di primo grado nell'applicare la recidiva specifica e infraquinquennale, sicché il motivo risulta inconferente, oltre che proposto solo in questo grado di giudizio; ritenuti, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consiglieri estensore t,