Cassation court dismisses appeals against conviction for assault and knife carrying as inadmissible due to lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by four defendants against their conviction for assault and unlawful knife carrying inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to evaluate certain statements and questioned the credibility of the victim, but these claims were deemed to address matters of fact and merit. The court ruled that such arguments exceed the scope of the appellate review and do not constitute new grounds for reconsideration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they merely reiterate facts already decided or question the credibility of witnesses without presenting new evidence, as this exceeds the limits of the court of cassation's jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FLORES PONCE CARLOS HERIBERTO nato il 07/04/1954 FLORES FLORES MILTON DARING nato il 15/07/1991 FLORES PONCE DANIEL FERNANDO nato il 09/04/1961 VERA GONZALEZ CRISTHIAN JONATHAN nato il 30/03/1994 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; NN Rilevato che Carlos Heriberto Flores Ponce, Milton Daring Flores Flores, Cristhìan Jonathan Vera Gonzales e Daniel Fernando Flores Ponce ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni volontarie ai danni di Macias Morales Pedro Luis (i primi tre) e per il reato di porto ingiustificato di un coltello (il quarto).
Considerato che le doglianze relative all'affermazione di responsabilità degli imputati, sono inammissibili in quanto, per un verso, non sostenute dai necessari oneri di allegazione (in particolare, li dove denunciano la mancata valutazione di dichiarazioni degli imputati) e, per altro verso, volte a dedurre questioni versate in fatto (l'epoca alla quale risalirebbero i dissidi con la persona offesa) o, comunque, di merito (in ordine, in particolare, al giudizio di attendibilità della persona offesa), sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec