Italian court dismisses appeal as personally filed by defendant without counsel and lacking required argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano due to procedural defects. The appellant, Jessica Giovane, filed the request personally rather than through a qualified defense attorney, and the submission lacked the mandatory detailed argumentation required by law. Consequently, the court rejected the challenge to the agreed sentence and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), Art. 581 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be filed by a qualified defense attorney and contain fully articulated grounds; personal filing without counsel renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA A.L. 0.0P sul ricorso proposto da: GIOVANE JESSICA nato a ASTI il 12/07/1990 avverso la sentenza del 14/03/2022 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Jessica Giovane ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale le è stata applicata la pena concordata per il reato di furto in abitazione aggravato. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto dall'imputata personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e in difetto di articolazione dei motivi (artt. 610, comma 5-bis, 591, comma 1, lett. c), 581 cod. proc. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2