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Ordinanza — n. 41530/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for attempted burglary as inadmissible due to lack of legal grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41530/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Angelo Gagliano inadmissible without formalities. Gagliano challenged a settled sentence for attempted burglary in a home, arguing against the applied penalty. The court ruled that his grievances did not fall within the permitted grounds for appeal under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals must strictly adhere to statutory grounds, and grievances regarding the severity of a settled sentence are inadmissible unless they constitute a clear violation of general or specific statutory sentencing limits.

Parole chiave

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inadmissible appeal attempted burglary Code of Criminal Procedure settled sentence procedural grounds Corte di Cassazione sentencing limits revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che le doglianze proposte, con le quali il ricorrente censura la pena applicata per il reato di tentato furto in abitazione, esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, 14/07/2022, Sacchettino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIANO ANGELO GIUSEPPE nato a GELA il 26/03/1991 avverso la sentenza del 21/07/2021 del TRIBUNALE di GELAi dato avviso alle parti; 3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Giuseppe Angelo Gagliano ricorre avverso la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. con la quale gli è stata applicata la pena concordata per plurimi reati di tentato furto in abitazione aggravato e minaccia grave. Considerato che le doglianze proposte, con le quali il ricorrente censura la pena applicata per il reato di tentato furto in abitazione, esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto, anche a prescindere dal regime "privilegiato" accordato alle circostanze aggravanti del furto in abitazione, non si versa in ipotesi di penale illegale, configurabile solo ove il risultato finale del giudizio di comparazione sia inosservante dei limiti edittale generali e dei limiti edittali propri delle singole previsioni dì reato, restando irrilevanti ì risultati intermedi (Sez.

U, 14/07/2022, Sacchettino). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/