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Ordinanza — n. 41528/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because preliminary objections must be raised via appeal to the sentence, not in a separate filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41528/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Malerba's appeal inadmissible for failing to follow proper procedural channels. Malerba challenged a lower court's decision to include a complaint in the trial file, arguing it was incorrectly formed. The court ruled that such objections must be raised through an appeal against the sentence itself, not via a separate filing, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 586 cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: Objections regarding the formation of the trial file concerning preliminary issues must be raised through the appeal against the sentence, not via a separate filing, making such appeals inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility preliminary objections procedure trial file formation appeal against sentence procedural defect censure procedurali vizio di procedura procedimento in corso

Disposizioni normative citate

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Art. 586 cod. proc. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'erronea formazione del fascicolo dibattimentale con l'inserimento in esso di una querela, è inammissibile in quanto le relative doglianze devono essere proposte attraverso l'impugnazione della sentenza (art. 586 cod. proc. pen.).
Art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
in relazione all'art. 591, comma 1, lett.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 586 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'erronea formazione del fascicolo dibattimentale con l'inserimento in esso di una querela, è inammissibile in quanto le relative doglianze devono essere proposte attraverso l'impugnazione della sentenza (art. 586 cod. proc. pen.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA IL, sul ricorso proposto da: MALERBA GIOVANNI nato a VENEZIA il 19/05/1959 avverso l'ordinanza del 23/03/2022 del GIUDICE DI PACE di VENEZIAdato avviso alle parti; una la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; I Rilevato che Giovanni Malerba ricorre avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Venezia del 23/03/2022 che ha rigettato le eccezioni relative ad alcune questioni preliminari. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'erronea formazione del fascicolo dibattimentale con l'inserimento in esso di una querela, è inammissibile in quanto le relative doglianze devono essere proposte attraverso l'impugnazione della sentenza (art. 586 cod. proc. pen.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12