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Ordinanza — n. 41527/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated theft for lack of argument correlation regarding sentencing criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41527/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Veiss Bernadette Monica and Huier Jessica inadmissible. The appellants argued for a different sentencing calculation based on mitigating and aggravating circumstances, but the court found their arguments lacked necessary correlation with the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the challenge to the sentencing comparison and ordered the appellants to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must demonstrate a specific correlation between the grounds of the challenged decision and the arguments presented in the appeal; otherwise, they are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing criteria correlation aggravated theft conviction procedural defect argument Italian Court of Cassation partecipazione al reato imputazione di furto furti connessi

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VEISS BERNADETTE MONICA nato a MONZA il 12/05/1986 HUIER JESSICA nato a MONZA il 04/03/1985 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; NN, Rilevato che Veiss Bernadette Monica e Huier Jessica ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'erronea applicazione dei criteri commisurativi della pena, è inammissibile in quanto del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha evidenziato come la pena - quella detentiva, deve precisarsi - sia stata contenuta nel minimo, con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante e alla recidiva) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), laddove nessuna specifica censura investe il giudizio di comparazione tra le circostanze eterogenee.

Rilevato, pertanto, che í ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il