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Ordinanza — n. 41525/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of logical connection between arguments and grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41525/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal lodged by Luigi Pontrelli inadmissible. The appellant challenged the lower court's finding of guilt for aggravated theft of electricity, but the court found no logical correlation between the arguments presented in the appeal and the reasoning used in the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks a necessary logical connection between the arguments raised and the grounds of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of correlation logical connection criminal procedure Cassazione ordinanza danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTRELLI LUIGI nato a TARANTO il 24/04/1992 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Luigi Pontrellí ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto dei tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha puntualmente argomentato circa i plurimi elementi posti a giustificazione del giudizio di colpevolezza) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/1