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Ordinanza — n. 41524/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grievances exceed permitted grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41524/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano without formalities. The appellant challenged the agreed sentence for multiple bankruptcy crimes, arguing against the valuation under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that these grievances fall outside the specific list of admissible grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the same code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against agreed sentences must strictly adhere to the enumerated grounds in Article 448, paragraph 2-bis, and any grievances exceeding this list are inadmissible de plano.

Parole chiave

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agreed sentence appeal bankruptcy crimes Criminal Procedure Code inadmissible de plano enumerated grounds concorso materiale di reati revisione della sentenza penale reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
sul ricorso proposto da: CORRIERO GIUSEPPE nato a MODUGNO il 19/10/1957 avverso la sentenza del 11/02/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Giuseppe Corriero ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che le doglianze proposte, con le quali il ricorrente censura la valutazione ex art. 129 cod. proc. pen., esulano dal novero dei motivi consentiti ex art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
sul ricorso proposto da: CORRIERO GIUSEPPE nato a MODUGNO il 19/10/1957 avverso la sentenza del 11/02/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Giuseppe Corriero ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che le doglianze proposte, con le quali il ricorrente censura la valutazione ex art. 129 cod. proc. pen., esulano dal novero dei motivi consentiti ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA ti,,. sul ricorso proposto da: CORRIERO GIUSEPPE nato a MODUGNO il 19/10/1957 avverso la sentenza del 11/02/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Giuseppe Corriero ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale gli è stata applicata la pena concordata per plurimi reati di bancarotta. Considerato che le doglianze proposte, con le quali il ricorrente censura la valutazione ex art. 129 cod. proc. pen., esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2