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Ordinanza — n. 41521/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for unclear aggravating circumstance indication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41521/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the clarity of the aggravated theft charge and the denial of mitigating circumstances, arguing procedural flaws in the abbreviated trial. The court rejected these claims, ruling that the specific aggravating circumstance was clearly defined in the indictment and that the abbreviated procedure precludes new arguments on clarity.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; Art. 438, comma 6-bis cod. pen.: The indication of an aggravating circumstance in an abbreviated trial must be clear and precise; if the indictment explicitly cites the statutory provision, the appeal regarding its clarity is inadmissible.

Parole chiave

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aggravating circumstance clarity abbreviated criminal procedure theft of electricity inadmissible appeal procedural preclusion danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura l'indicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.
Art. 438, comma 6-bis cod. pen.
275749), la rilevazione del vizio denunciato resterebbe comunque preclusa dall'opzione per il rito abbreviato (art. 438, comma 6-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019
Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNATA SANTINO nato a MESSINA il 04/12/1967 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Santino Cannata ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura l'indicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen. in forma non chiara e precisa, è inammissibile in quanto, escluso che si versi in ipotesi di nullità assoluta (cfr.

Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749), la rilevazione del vizio denunciato resterebbe comunque preclusa dall'opzione per il rito abbreviato (art. 438, comma 6-bis, cod. pen.). Ritenuto che il secondo motivo, che censura - sempre con riferimento all'aggravante indicata - violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la condanna, è manifestamente infondato, in quanto la condanna è intervenuta con riferimento alla circostanza aggravante indicata nei suoi estremi codicistici, laddove la questione relativa alla chiarezza della contestazione è già stata trattata in relazione al primo motivo.

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che denuncia vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di furto, è manifestamente infondato, in quanto reitera doglianze alle quali la sentenza impugnata (pagg. 2 e 3) ha offerto motivata risposta (escludendo che il quantitativo di energia elettrica illecitamente utilizzato potesse essere stato consumato nei soli due mesi che separarono l'accertamento, ossia l'11/06/2015, e il previsto avvio della fornitura da parte del nuovo fornitore, ossia dal 01/04/2015), in termini in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici.

Ritenuto che il quarto motivo, afferente al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale congruamente motivato sul punto escludendo la ravvisabilità di elementi positivamente valutabili, tale non potendo essere considerata la richiesta di abbreviato, già associata a una significativa riduzione della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.