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Ordinanza — n. 41520/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for stalking and assault as inadmissible due to lack of argument correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41520/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Silvio Guerrera's appeal against the Rome Court of Appeal's conviction for stalking and assault inadmissible. The appellant argued the lower court failed to properly assess the victim's credibility and misapplied sentencing guidelines, but the court found these arguments lacked necessary correlation with the judgment's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the first ground was substantively disconnected from the decision and the second ground was unfounded given the court's discretionary evaluation of aggravating factors.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. pen.; Art. 60 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not correlate with the reasoning of the contested decision, and the denial of generic mitigating circumstances is valid when the judge relies on decisive elements without considering all arguments.

Parole chiave

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stalking conviction inadmissible appeal lack of correlation generic mitigating circumstances credibility assessment Corte di Cassazione criminal procedure circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura l'affermazione di responsabilità per il reato di atti persecutori contestando l'attendibilità della persona offesa e invocando la riqualificazione a norma dell'art. 610 cod.
Art. 60 cod. proc. pen.
art. 610 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura l'affermazione di responsabilità per il reato di atti persecutori contestando l'attendibilità della persona offesa e invocando la riqualificazione a norma dell'art. 610 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRERA SILVIO nato a PALERMO il 08/10/1961 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; \ i Rilevato che Silvio Guerrera ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che - assolto da alcune imputazioni per le quali era stato condannato in primo grado - ha confermato la condanna per i reati di atti persecutori, tentata violenza privata e percosse (così riqualificato il fatto di cui al capo 5).

Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura l'affermazione di responsabilità per il reato di atti persecutori contestando l'attendibilità della persona offesa e invocando la riqualificazione a norma dell'art. 610 cod. pen., è inammissibile in quanto del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha puntualmente giustificato la credibilità della persona offesa in relazione all'imputazione in questione, anche alla luce dei plurimi elementi di conferma acquisiti, e ha escluso, alla luce delle molteplici fonti di prova valorizzate, la riqualificazione ritenendo provati i comportamenti persecutori e gli eventi da essi derivati) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Ritenuto che il secondo motivo, che censura il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della puntuale motivazione della sentenza impugnata relativa, tra l'altro, alla gravità dei fatti commessi, laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co