Italian Court dismisses appeal as inadmissible for failing to cite specific grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Iulian Guriuc inadmissible de plano. The appellant challenged a settled sentence for association for delinquency and aggravated theft but failed to cite any of the specific grounds permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court ruled the appeal entirely assertive and lacking legal basis, ordering the appellant to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal against a settled sentence is inadmissible de plano if it does not cite any of the specific grounds permitted by law, rendering the appeal entirely assertive.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA L - sul ricorso proposto da: GURIUC IULIAN nato il 20/02/1979 avverso la sentenza del 16/03/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Iulian Guriuc ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale gli è stata applicata la pena concordata per il reato di associazione per delinquere e per plurimi reati di furto pluriaggravato. Considerato che le doglianze proposte, con cui il ricorrente censura la determinazione della pena, esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., non trattandosi comunque di penale illegale e risultando il ricorso del tutto assertivo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/