Italian court dismisses appeal against theft conviction reclassification due to manifestly unfounded penalty determination arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gaetano La Vecchia inadmissible regarding his theft conviction reclassification. The appellant argued against the penalty determination, but the court found his sole ground of appeal manifestly unfounded because the lower court provided congruent reasoning based on multiple commensurate parameters. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 cod. pen.; Art. 364 c.p.c.: An appeal against a reclassification of theft under Art. 56 of the Penal Code is inadmissible if the sole ground contests the penalty determination and is manifestly unfounded given the lower court's congruent reasoning on dolo and criminal capacity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA VECCHIA GAETANO nato a PALERMO il 28/03/1993 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Gaetano La Vecchia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha riqualificato a norma dell'art. 56 cod. pen. il reato di furto per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la determinazione della pena, è manifestamente infondato, posto che la Corte distrettuale ha motivato congruamente la statuizione sulla base di plurimi parametri commisurativi (pag. 26), quali l'intensità del dolo e l'elevata capacità a delinquere. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10