Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding non-punishability and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Miron Iulian Andrei inadmissible, confirming his conviction for attempted theft. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code and the application of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments manifestly unfounded based on the defendant's habitual conduct and prior convictions. The decision rests on the principle that a trial judge need not consider every favorable or unfavorable element, only those deemed decisive, rendering the appeal's legal grounds insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the trial judge's discretion to select decisive elements for mitigating circumstances does not require an exhaustive review of all arguments presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRON IULIAN ANDREI nato il 17/07/1992 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Iulian Andrei Miron ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto che la Corte distrettuale ha motivato congruamente la statuizione evidenziando l'abitualità della condotta messa in luce dai molteplici reati contro il patrimonio per i quali l'imputato ha riportato condanna.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha giustificato la decisione sul punto richiamando i vari precedenti dell'imputato, laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis