Cassation court dismisses appeals for aggravated assault as inadmissible due to lack of merit and failure to link arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Angelo and Filippo Campagna against the second-instance conviction for aggravated assault inadmissible. The appellants argued for prescription of the crimes and challenged the credibility of the victim's statements, but the court found these arguments lacked necessary correlation with the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected because they constituted questions of merit rather than legal errors, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be admissible and raise legal issues; arguments contesting factual credibility or requesting re-evaluation of evidence constitute questions of merit and are inadmissible if not properly correlated with the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMPAGNA ANGELO nato a NISSORIA il 08/10/1967 CAMPAGNA FILIPPO nato a NISSORIA il 20/03/1973 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Angelo Campagna e Filippo Campagna ricorrono, con due atti dall'analogo contenuto argomentativo, avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate ai danni Orazio Signorello.
Il difensore dei ricorrenti ha trasmesso una memoria, con la quale deduce l'ammissibilità dei ricorsi e segnala l'intervenuta prescrizione dei reati. Considerato che i due motivi di ricorso, che contestano la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sono inammissibili, in quanto articolano questioni di merito (tese a una rivalutazione da parte del giudice di legittimità di tali dichiarazioni e della certificazione medica valorizzata dai giudici di merito) e, comunque, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha puntualmente esaminato le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ultraottantenne, confermandone l'attendibilità alla luce della dinamica degli accadimenti e della inverosimiglianza della tesi degli imputati negatoria di qualsiasi contatto fisico, a fronte della certificazione medica rilasciata a poche ore dall'aggressione) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili (non essendo comunque maturata la prescrizione, la cui fattispecie - considerati i 175 giorni di sospensione collegati al rinvio su richiesta del difensore dall'udienza del 07/06/2019 a quella del 29/11/2019 - non si sarebbe perfezionata prima del 24/02/2023), con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d