Italian Court dismisses appeal on substitution of person charge due to manifestly unfounded legal violation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Patrizio Bonelli inadmissible regarding his conviction for substitution of person. The court found the sole ground of appeal, alleging a violation of law concerning the crime's constitutive elements, to be manifestly unfounded. Consequently, the lower court's judgment was upheld because the defendant failed to provide any defensive arguments to refute the prosecution's evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law is manifestly unfounded, particularly when the contested judgment relies on undisputed facts and the appellant offers no relevant defensive arguments to challenge the prosecution's thesis.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONELLI PATRIZIO nato a NAPOLI il 20/10/1970 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; N‘ \ Rilevato che Patrizio Bonelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di sostituzione di persona. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi del reato, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - in difetto di qualsiasi allegazione difensiva di elementi emersi nell'istruttoria dibattimentale idonei a confutare la tesi accusatoria - ha fatto riferimento non solo ai molteplici episodi che hanno visto l'imputato beneficiario di beni e prestazioni acquistati sotto il falso nome utilizzato, ma anche ad un acquisto nel quale il bene era stato ordinato attraverso l'utenza telefonica in uso all'imputato, spendendo le false generalità utilizzate anche negli altri casi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il