Italian Court dismisses appeal as generic mitigating circumstances denial was properly motivated by crime gravity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing the decision lacked sufficient consideration of favorable elements. The court ruled that a judge only needs to reference decisive factors, not every single argument presented, making the denial legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 56 c.p.: The court held that when denying generic mitigating circumstances, the appellate judge need not consider all favorable or unfavorable elements but is sufficient to reference those deemed decisive or relevant, allowing other arguments to be disregarded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BHATTI IZEKIELE nato il 01/04/1996 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; N N Rilevato che Izekiele Bhatti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto la statuizione è stata motivata dal giudice di appello richiamando la gravità del fatto e le modalità di esecuzione dello stesso, laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il