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Ordinanza — n. 41507/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft in a private residence due to inadmissibility of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41507/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Eugenio Capitano's appeal against his conviction for theft in a private residence inadmissible. The court rejected all three grounds, noting they lacked specific factual correlation to the evidence or were not properly developed in the appellate briefs. Consequently, the original conviction stands, and the appellant is ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must specifically correlate alleged errors to the evidence; generic or undeveloped arguments regarding surveillance footage or property status are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible grounds private residence surveillance footage specificity requirement theft conviction court costs prova informatica

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPITANO EUGENIO nato a PALERMO il 17/07/1981 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Eugenio Capitano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i reati di furto in abitazione e tentato furto in abitazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'utilizzabilità delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza condominiale, è inammissibile, in quanto del tutto carente dell'indicazione dell'incidenza degli elementi contestati sul complessivo compendio probatorio (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), tanto più alla luce della parziale confessione resa. Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta la mancata valutazione dell'attendibilità delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza condominiale, è inammissibile, posto che, oltre a non risultare devoluto con i motivi di appello, il denunciato vizio motivazionale non è posto in correlazione con gli ulteriori, plurimi elementi probatori valorizzati dai giudici di merito. Considerato che il terzo motivo, afferente alla natura di privata dimora dei luoghi dei commessi reati, è inammissibile in quanto non risulta devoluto con i motivi di appello e, comunque, è del tutto aspecifico, non articolando le censure con riferimento ai singoli, diversi luoghi dei commessi reati.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci