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Ordinanza — n. 41505/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grievances exceed permitted grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41505/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the agreed sentence for attempted aggravated theft, arguing against the assessment under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that these grievances fall outside the specific list of admissible grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the same code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against agreed sentences must strictly adhere to the enumerated grounds in Article 448, paragraph 2-bis, and any grievances exceeding this list are inadmissible de plano.

Parole chiave

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agreed sentence appeal Criminal Procedure Code inadmissible grounds de plano dismissal attempted theft ricorso per cassazione gravi addebiti penali istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SERIO NICOLA nato a CASORATE PRIMO il 02/09/1989 avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di BARIi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Nicola Di Serio ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che le doglianze proposte, con cui il ricorrente censura la valutazione ex art. 129 cod. proc. pen., esulano dal novero dei motivi consentiti ex art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SERIO NICOLA nato a CASORATE PRIMO il 02/09/1989 avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di BARIi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Nicola Di Serio ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che le doglianze proposte, con cui il ricorrente censura la valutazione ex art. 129 cod. proc. pen., esulano dal novero dei motivi consentiti ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SERIO NICOLA nato a CASORATE PRIMO il 02/09/1989 avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di BARIi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Nicola Di Serio ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale gli è stata applicata la pena concordata per il reato di tentato furto pluriaggravato. Considerato che le doglianze proposte, con cui il ricorrente censura la valutazione ex art. 129 cod. proc. pen., esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/20