Ordinanza — n. 41504/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARLONGO FERDINANDO nato a LOCRI il 05/10/1958 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Ferdinando Parlongo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per i reati di minaccia grave e violazione di domicilio aggravata dalla violenza alle persone. Considerato che i due motivi di ricorso, che contestano la procedibilità per il reato di minaccia grave in assenza di querela e per il reato di violazione di domicilio non sussistendo la circostanza aggravante della violenza alle persone, sono manifestamente infondati, posto che - indipendentemente da qualsiasi valutazione circa le doglianze proposte dal ricorrente a proposito, in particolare, della circostanza di cui all'art. 614, u.c., cod. pen. - è assorbente, per entrambi i reati, il rilievo che dal verbale di denuncia riportato dallo stesso ricorso emerge l'univoca volontà di punizione del colpevole da parte della persona offesa, sicché ad esso va riconosciuta valenza di querela (Sez. 5, Sentenza n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41504/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARLONGO FERDINANDO nato a LOCRI il 05/10/1958 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Ferdinando Parlongo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per i reati di minaccia grave e violazione di domicilio aggravata dalla violenza alle persone. Considerato che i due motivi di ricorso, che contestano la procedibilità per il reato di minaccia grave in assenza di querela e per il reato di violazione di domicilio non sussistendo la circostanza aggravante della violenza alle persone, sono manifestamente infondati, posto che - indipendentemente da qualsiasi valutazione circa le doglianze proposte dal ricorrente a proposito, in particolare, della circostanza di cui all'art. 614, u.c., cod. pen. - è assorbente, per entrambi i reati, il rilievo che dal verbale di denuncia riportato dallo stesso ricorso emerge l'univoca volontà di punizione del colpevole da parte della persona offesa, sicché ad esso va riconosciuta valenza di querela (Sez. 5, Sentenza n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il