Ordinanza — n. 41503/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIAZ GUARIN JESUS ALDEMAR nato il 18/02/1937 DEL RIEGO MORAGA MAYSA INES nato il 30/09/1988 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Diaz Guarin Jesus Aldemar e Del Riego Moraga Maysa Ines ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato furto pluriaggravato. Considerato, quanto al ricorso di Diaz Guarin Jesus Aldemar, che: il primo motivo, che denuncia l'omessa considerazione delle conclusioni presentate nel rito ex art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è inammissibile, in quanto aspecifico, non articolando alcuna deduzione sui contenuti dell'atto la cui valutazione sarebbe stata pretermessa; il secondo motivo, che censura il mancato riconoscimento dell'incapacità di intendere e di volere dell'imputato, è inammissibile in quanto del tutto carente di correlazione con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata (pag. 5); il terzo motivo, che censura la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato alla luce dei plurimi elementi valorizzati dal giudice di appello a sostegno della statuizione sul punto (pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41503/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, quanto al ricorso di Diaz Guarin Jesus Aldemar, che: il primo motivo, che denuncia l'omessa considerazione delle conclusioni presentate nel rito ex art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è inammissibile, in quanto aspecifico, non articolando alcuna deduzione sui contenuti dell'atto la cui valutazione sarebbe stata pretermessa; il secondo motivo, che censura il mancato riconoscimento dell'incapacità di intendere e di volere dell'imputato, è inammissibile in quanto del tutto carente di correlazione con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata (pag. 5); il terzo motivo, che censura la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato alla luce dei plurimi elementi valorizzati dal giudice di appello a sostegno della statuizione sul punto (pag.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIAZ GUARIN JESUS ALDEMAR nato il 18/02/1937 DEL RIEGO MORAGA MAYSA INES nato il 30/09/1988 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Diaz Guarin Jesus Aldemar e Del Riego Moraga Maysa Ines ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato furto pluriaggravato. Considerato, quanto al ricorso di Diaz Guarin Jesus Aldemar, che: il primo motivo, che denuncia l'omessa considerazione delle conclusioni presentate nel rito ex art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è inammissibile, in quanto aspecifico, non articolando alcuna deduzione sui contenuti dell'atto la cui valutazione sarebbe stata pretermessa; il secondo motivo, che censura il mancato riconoscimento dell'incapacità di intendere e di volere dell'imputato, è inammissibile in quanto del tutto carente di correlazione con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata (pag. 5); il terzo motivo, che censura la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato alla luce dei plurimi elementi valorizzati dal giudice di appello a sostegno della statuizione sul punto (pag.
6) Considerato, quanto al ricorso dì Del Riego Moraga Maysa Ines, che: il primo motivo, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, è manifestamente infondato in ragione del carattere concorsuale del fatto e, dunque, della univoca riconoscibilità dei criteri di imputazione di cui all'art. 59, secondo comma, cod. pen.; il secondo motivo, afferente alla configurabilità della fattispecie tentata, è manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale rilevato che i beni sottratti erano stati nell'autonoma disponibilità degli agenti, che li avevano portati fuori dai negozi ove erano stati sottratti e riposti in un'autovettura. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos