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Ordinanza — n. 41502/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41502/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41502/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENFAKIKA ABDELKABIR nato il 10/06/1997 avverso la sentenza del 23/09/2021 del TRIBUNALE di NOVARAL dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Benfakika Abdelkabir ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale gli è stata applicata la pena concordata per il reato di furto in abitazione. Considerato che le doglianze proposte — con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione in relazione, in particolare, al trattamento sanzionatorio — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41502/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. con la quale gli è stata applicata la pena concordata per il reato di furto in abitazione. Considerato che le doglianze proposte — con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione in relazione, in particolare, al trattamento sanzionatorio — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione a contestare licenza eccezione di incostituzionalità motivi di cassazione atti impugnabili modificazione delle conclusioni procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENFAKIKA ABDELKABIR nato il 10/06/1997 avverso la sentenza del 23/09/2021 del TRIBUNALE di NOVARAL dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Benfakika Abdelkabir ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENFAKIKA ABDELKABIR nato il 10/06/1997 avverso la sentenza del 23/09/2021 del TRIBUNALE di NOVARAL dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Benfakika Abdelkabir ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale gli è stata applicata la pena concordata per il reato di furto in abitazione. Considerato che le doglianze proposte — con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione in relazione, in particolare, al trattamento sanzionatorio — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/20