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Ordinanza — n. 41500/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of statutory grounds and lack of factual correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41500/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without formalities. The appellant challenged a settlement sentence for theft and property invasion, citing lack of reasoning on sentencing and factual qualification. The court rejected these grounds because they fall outside permitted appeal reasons under Article 448 of the Code of Criminal Procedure and lack factual correlation to the specific case.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to statutory grounds; complaints lacking correlation to the concrete facts or falling outside permitted categories are inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano dismissal statutory grounds factual correlation Cassation procedure settlement sentence procedural exhaustion inviolabilità del domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., la commisurazione della pena, nonché la qualificazione del fatto — esulano (le prime due) dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHELEVA ZORNITCA nato il 04/01/1994 avverso la sentenza del 17/02/2022 del TRIBUNALE di PADOVAaro avViso a e parti; it udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Zheleva Zornitsa ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che le doglianze proposte — con cui la ricorrente censura, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., la commisurazione della pena, nonché la qualificazione del fatto — esulano (le prime due) dal novero dei motivi consentiti ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHELEVA ZORNITCA nato il 04/01/1994 avverso la sentenza del 17/02/2022 del TRIBUNALE di PADOVAaro avViso a e parti; it udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Zheleva Zornitsa ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale le è stata applicata la pena concordata per il reato di furto in abitazione e invasione di terreni ed edifici. Considerato che le doglianze proposte — con cui la ricorrente censura, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., la commisurazione della pena, nonché la qualificazione del fatto — esulano (le prime due) dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tanto più che la sentenza impugnata motiva congruamente su entrambi i punti indicati) e, quanto qualificazione del fatto, la relativa doglianza risulta priva di alcuna correlazione con la fattispecie concreta e articolata in termini del tutto assertivi.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12