Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds and failure to connect complaints to facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Santomauro's appeal against the agreed sentence for burglary inadmissible de plano. The applicant challenged the sentencing, procedural evaluation, and factual qualification, but the court found these complaints violated specific statutory requirements for cassation appeals. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must strictly adhere to statutory grounds; complaints lacking legal basis or disconnected from the concrete facts are inadmissible de plano.
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seguente ORDINANZA OL 6tz-o sul ricorso proposto da: SANTOMAURO VINCENZO nato a BRA il 02/10/1994 avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di ASTItdato avviso alle par—t-i7-1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; NNN, Rilevato che Vincenzo Santomauro ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale gli è stata applicata la pena concordata per il reato di furto in abitazione. Considerato che le doglianze proposte — con cui il ricorrente censura la determinazione della pena, la valutazione ex art. 129 cod. proc. pen., nonché la qualificazione del fatto e l'applicazione delle circostanze — esulano (le prime due) dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (tanto più che la sentenza impugnata motiva congruamente su entrambi i punti indicati) e, quanto alle ulteriori doglianze, le stesse risultano prive di alcuna correlazione con la fattispecie concreta e articolate in termini del tutto assertivi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10