Ordinanza — n. 41497/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCUTI GUERINO nato a NARDO il 21/04/1977 avverso la sentenza del 15/02/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Guerino Arcuti ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la condanna per i reati lesioni volontarie e minaccia Rilevato che il 02/05/2022 il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41497/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCUTI GUERINO nato a NARDO il 21/04/1977 avverso la sentenza del 15/02/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Guerino Arcuti ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la condanna per i reati lesioni volontarie e minaccia Rilevato che il 02/05/2022 il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2