Criminal appeal dismissed as inadmissible for exceeding statutory grounds and lacking factual correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Santomauro's appeal against a settlement sentence inadmissible. The appellant challenged the sentence determination, sentencing evaluation, and fact qualification, but the court found these grievances exceeded the permitted grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected de plano without formalities, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to statutory grounds; grievances lacking factual correlation or exceeding permitted categories are inadmissible de plano.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA ‘L sul ricorso proposto da: SANTOMAURO VINCENZO nato a BRA il 02/10/1994 avverso la sentenza del 24/02/2022 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti-1; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Vincenzo Santomauro ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale gli è stata applicata la pena concordata per il reato di furto aggravato. Considerato che le doglianze proposte — con cui il ricorrente censura la determinazione della pena, la valutazione ex art. 129 cod. proc. pen., nonché la qualificazione del fatto e l'applicazione delle circostanze — esulano (le prime due) dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. (tanto più che la sentenza impugnata motiva congruamente su entrambi i punti indicati) e, quanto alle ulteriori doglianze, le stesse risultano prive di alcuna correlazione con la fattispecie concreta e articolate in termini del tutto essertivi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12