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Ordinanza — n. 41493/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for card misuse theft and attempted theft due to inadmissibility and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41493/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Virginia Marcellino inadmissible and dismissed the conviction for card misuse theft and attempted theft. The first and third grounds were rejected as lacking logical correlation with the lower court's reasoning, while the second ground was found manifestly unfounded regarding specific intent. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals must demonstrate a logical connection to the contested decision; arguments lacking such correlation or based on unfounded assertions regarding specific intent are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of logical correlation specific intent theft card misuse crime procedural dismissal usurpazione d'identità imputazione di furto identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCELLINO VIRGINIA nato il 27/01/1994 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Virginia Marcellino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per i reati di indebito utilizzo di una carta bancomat, furto e tentato furto aggravati. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della circostanza aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede, è inammissibile in quanto del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha sottolineato come il sistema di videosorveglianza rappresentasse un mero ausilio a posteriori per l'individuazione degli autori dei furti) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la sussistenza del dolo specifico del reato di indebito utilizzo della carta bancomat, è manifestamente infondato, posto che, come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata, il profitto è oggetto del dolo specifico e, ai fini della sussistenza del reato, non deve necessariamente realizzarsi, sicché priva di consistenza è l'affermazione - peraltro del tutto assertiva - secondo cui il reato richiede la consapevolezza di arrecare un danno ad altri. Considerato che il terzo motivo, che invoca l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto privo di correlazione con la decisione, che ha applicato dette attenuanti, ma con giudizio di soccombenza rispetto alle aggravanti ritenute sostenuto da motivazione immune da vizi logici.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d