Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of connection between appeal arguments and lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Tomaso Massimo Stanchi inadmissible regarding his conviction for aggravated personal injuries. The court ruled that the first two arguments, claiming putative self-defense, lacked a necessary link to the contested decision and improperly sought a revision of evidence evaluation beyond the Supreme Court's role. Additionally, the third argument challenging the weapon aggravating circumstance was rejected for being factually vague and demanding a direct appreciation of acts not sufficiently detailed. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must demonstrate a direct connection between the grounds raised and the contested decision; arguments merely requesting a re-evaluation of evidence or attacking facts without specific detail are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANCHI TOMASO MASSIMO nato a GENOVA il 30/10/1962 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Tomaso Massimo Stanchi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate. Considerato che i primi due motivi di ricorso, entrambi volti al riconoscimento a favore di Stanchi della legittima difesa putativa, sono inammissibili in quanto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) e, comunque, indirizzati a sollecitare una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici.
Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma, è inammissibile, in quanto versato in fatto e argomentato in termini che sollecitano un diretto apprezzamento da parte del giudice di legittimità di atti peraltro genericamente indicati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso