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Ordinanza — n. 41490/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding sentencing and probation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41490/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Michele Bajric inadmissible and ordered him to pay court costs. Bajric argued that the lower court failed to address his specific claims regarding sentencing and conditional suspension, but the court found his grievances too general. The decision rests on the requirement for appeals to specifically target the reasoning of the contested judgment to allow for a valid review.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specifically address the reasoning of the contested judgment, as the appellant must precisely identify the omitted or erroneous points to enable the court to determine the unresolved issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific argumentation sentencing review conditional suspension court of cassation procedural defect costs award prova informatica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJRIC MICHELE nato a BOVOLONE il 17/09/1995 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Michele Bajric ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato confronto con le deduzioni dell'atto di appello circa la determinazione della pena e la sospensione condizionale, è inammissibile in quanto aspecifico, posto che non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata su tali punti (pagg. 6 e 7) e, comunque, perché la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275853 - 02).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1