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Ordinanza — n. 41488/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted private violence, citing inadmissibility and lack of fact review power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41488/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Marius Rexha inadmissible regarding his conviction for attempted private violence. The court rejected the first ground as lacking specific arguments against the lower court's reasoning and dismissed the second ground because the cassation court cannot re-evaluate factual evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 507 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to confront specific arguments in the contested decision or if it demands the cassation court to re-evaluate material evidence, a task reserved exclusively for the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal private violence attempt factual review power procedural compliance cassation jurisdiction minaccia non comprovata tentata violenza carnale minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 507 cod. proc. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata escussione a norma dell'art. 507 cod.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 507 cod. proc. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata escussione a norma dell'art. 507 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. (J), n. 22242 del 27/01/2011, Scibè
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REXHA MARIUS nato il 04/03/1992 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; Rilevato che Marius Rexha ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ne ha confermato la condanna per il reato di tentata violenza privata. Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata escussione a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. di Mariano Ionescu, è inammissibile, in quanto il rìcorrente non si confronta con le puntuali argomentazioni poste dalla sentenza impugnata a giustificazione della statuizione contestata, lì dove ha rilevato la mancanza di prove circa la presenza di Ionescu in occasione dell'episodio del 30/08/2016.

Considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della conferma della condanna per il reato di tentata violenza privata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio, compìto già esaurientemente assolto dai giudici di merito, laddove la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. (J, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis