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Ordinanza — n. 41485/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and failure to request leniency at appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41485/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were merely reproductions of complaints already adequately examined by the appellate court. The appellant argued for reduced sentencing based on the crime's minor nature, but failed to formally request the statutory exclusion of punishability during the appeal proceedings. Consequently, the court ruled that such a favorable legal ground could not be raised for the first time at the cassation stage without prior procedural diligence.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The exclusion of punishability for minor facts cannot be invoked at the cassation stage if not raised at appeal, as manifestly unfounded grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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manifestly unfounded grounds exclusion of punishability particular minor nature cassation inadmissibility procedural diligence risarcimento per atto illecito delitto preterintenzionale contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Col secondo motivo è stata censurata l'omessa applicazione d'ufficio della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131-bis cod. pen., atteso l'ammontare della pena.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattìspecìe, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 349 1 comma 2 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Col secondo motivo è stata censurata l'omessa applicazione d'ufficio della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131-bis cod. pen., atteso l'ammontare della pena.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep.
Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020
Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022
peri., pur quando si tratti dì ius superveniens più favorevole al ricorrente (Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Bonavita, Rv.
Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018
Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALETTI SALVATORE nato a SANT-ANGELO DI BROLO il 16/02/1969 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1. febbraio 2021 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del 17 giugno 2019 del Tribunale di Patti, ha rideterminato in mesi otto di reclusione ed euro trecento di multa la pena, con i doppi benefici e previo giudizio dì equivalenza tra attenuanti generiche e contestata aggravante, inflitta a Salvatore Casaletti per il reato di cui all'art. 349 1 comma 2, cod. pen..

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi di impugnazione, sempre allegando asserita violazione di legge ed omessa motivazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha censurato l'affermazione di penale responsabilità quanto al reato contestato, sotto il profilo della mancata motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato stesso. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata l'omessa applicazione d'ufficio della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131-bis cod. pen., atteso l'ammontare della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Entrambi i motivi dì ricorso hanno ad oggetto censure meramente riproduttive dì doglìanze già adeguatamente vagliate, con non illogica motivazione, dalla Corte territoriale. 3.1.1. Quanto al primo profilo di doglianza, la Corte territoriale ha invero adeguatamente giustificato, con corretti argomenti giuridici fondati sulle risultanze dibattimentali, l'affermazione dì responsabilità dell'odierno ricorrente sotto gli aspetti soggettivo ed oggettivo, tenuto conto che l'odierno imputato, già nominato custode (ed in proposito era irrilevante la qualità di proprietario del bene vincolato, ovvero di legale rappresentante della ditta che nei locali sequestrati operava l'attività di panificazione), aveva provveduto alla violazione dei sigilli al fine di proseguire nell'attività lavorativa, e che in detti locali era stato sempre rintracciato in occasione degli accessi della pubblica autorità. 3.1.2.

In relazione poi al secondo motivo di censura, in sede di merito non è stata proposta istanza di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 -bis cod. pen. (in proposito, cfr. Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773). Infatti la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118-02).

Per contro l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. peri., pur quando si tratti dì ius superveniens più favorevole al ricorrente (Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Bonavita, Rv. 282998; quanto alla previa necessità di un ricorso ammissibile, cfr. Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476). 3.1.3. In specie, tra l'altro, il ricorrente ha legato l'istanza solamente all'entità della pena e alla propria situazione personale, requisiti all'evidenza insufficienti alla stregua del dettato normativo. 3.2.

La manifesta infondatezza dei motivi di censura conduce all'inammissibilità del ricorso.

4. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattìspecìe, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre