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Ordinanza — n. 41479/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defense lawyer was not registered on the special barroll for higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41479/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Zhang Weiping's appeal inadmissible because his defense lawyer, Valentina Marcucci, was not registered on the special barroll required for higher courts. Although the appeal was originally an appeal converted to a cassation request, the lack of proper legal representation rendered the filing void under procedural law. Consequently, the court dismissed the request and ordered Zhang Weiping to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the defense lawyer signing the petition is not enrolled in the special barroll for higher courts, even if the appeal was erroneously converted from a first-instance appeal.

Parole chiave

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inadmissible cassation appeal special barroll registration defense lawyer qualification procedural defect conversion of appeal sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 613 c.p.p.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHANG WEIPING nato a FUJIAN( CINA) il 07/12/1982 avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di LUCCA«dato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 luglio 2021 il Tribunale di Lucca ha condannato Zhang Weiping, in qualità di titolare della ditta Pelletterie Angeli di Zhang Weiping, alla pena, sospesa, di euro duemila di ammenda tanto per il reato di cui all'art. 256, comma 1 e 2 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, quanto per il reato di cui all'art. 44, lett.

a) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Avverso tale provvedimento è stato proposto appello - poi convertito in ricorso per cassazione stante l'inappellabilità della pronuncia - tramite il quale è stata contestata in primo luogo la genericità della sentenza, e col secondo motivo l'entità del trattamento sanzionatorio, da determinare invece nel minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti e di quello degli iscritti all'Ordine degli avvocati di Lucca, emerge infatti che l'avvocato Valentina Marcucci, difensore di ufficio dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. 3.1.1. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30/09/2022 Il Consigliere este