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Ordinanza — n. 41471/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding foreign tobacco origin.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41471/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Benito Divano inadmissible. Divano argued that the lower court erred by convicting him for possessing foreign tobacco without sufficient evidence to exclude domestic origin, citing the absence of state monopoly labels. The court rejected this claim, noting the appellant failed to address the specific reasoning regarding the weight of foreign versus domestic residues and the statutory sentencing range, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p., n. 1, lett. a): A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically address the court's reasoning on the disputed facts, particularly when the alleged error concerns the classification of goods or the application of sentencing guidelines without new evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal tobacco smuggling foreign origin reformatio in peius lack of motivation traffico di cocaina fabbricazione di stupefacenti contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p., n. 1, lett. a)
Art. 65, 66 L. 907/1942
d.P.R. 43/1973
artt. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIVANO BENITO nato a NAPOLI il 11/12/1982 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 settembre 2021 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza dell'8 maggio 2020 del Tribunale di Napoli resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale Benito Divano era stato condannato, con regime di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva contestata, alla pena, sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro 66445 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 25, 282, 291-bis e 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, attesa l'illecita detenzione di 29,900 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione assumendo violazione di legge e difetto di motivazione, dal momento che non vi erano elementi sufficienti - inidonei essendo al riguardo la mera denominazione presente sui pacchetti di sigarette e l'assenza del bollino dei Monopoli di Stato - per escludere che il prodotto fosse stato creato e confezionato nel territorio dello Stato. La stessa Corte territoriale aveva ammesso l'incertezza circa la provenienza del tabacco, sì che il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. In relazione al motivo di censura, il ricorrente non si è neppure confrontato con l'iter motivazionale che ha indotto la Corte territoriale alla conferma della prima decisione. A questo proposito, infatti, il dubbio circa la provenienza estera o meno del residuo tabacco, pari a 18,200 chilogrammi a fronte della complessiva partita di 29,900 chilogrammi (i residui 11,700 chilogrammi risultavano confezionati fuori dal territorio dello Stato, ed in proposito nulla il ricorrente ha inteso aggiungere, né la doglianza è specificamente diretta a tale passaggio motivazionale), avrebbe al più comportato l'applicazione di fattispecie delittuosa più grave, di cui agli artt. 65 e 66 della legge 17 luglio 1942, n. 907, laddove ciò non era possibile stante il divieto di reformatio in peius.

Oltretutto la pena base per il reato di cui al d.P.R. 43 del 1973 era stata anzi individuata in anni uno di reclusione, oltre alla multa, mentre la forbice edittale doveva prevedersi ex lege tra i due e i cinque anni di reclusione. Non vi erano pertanto margini per un'ulteriore riduzione della dosimetria sanzionatoria, già ulteriormente contratta in esito al riconoscimento delle attenuanti generiche. 3.2. Ciò posto, il ricorso non ha affatto preso in considerazione siffatta complessiva ratio decidendi.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativarnente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30/09/2022 Il Consigl