Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific connection to lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds for challenge were generic and lacked a specific connection to the lower court's reasoning. The appellant argued that the sentencing failed to balance security and reintegration interests, yet the appellate court had adequately addressed the defense's points regarding statutory exemptions and mitigating circumstances. Consequently, the court ruled that the procedural relationship required for a legitimate appeal was not established, leading to the dismissal and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and indistinct, failing to establish a specific connection with the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI MARIA nato a ACERRA il 02/10/1959 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 ottobre 2021 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 3 ottobre 2018 del Tribunale di Noia resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale Maria Lombardi era stata condannata, con regime di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva contestata, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 46000 di ammenda per il reato di cui all'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione assumendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, attesi gli obblighi del Giudice in tema di motivazione, mentre la sentenza non aveva tenuto conto degli argomenti difensivi, sì che doveva giungersi ad una pena più mite con un corretto bilanciamento di interessi tra istanze di sicurezza e funzione rieducativa. Doveva quindi, in carenza di elementi idonei a configurare maggiore responsabilità dell'imputata, essere comminata una pena meno afflittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. In relazione al motivo di censura, esso si traduce in una lamentela del tutto generica ed indistinta, riproducibile di per sé in ogni impugnazione e priva di idoneo collegamento e specifico confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale ha invero adeguatamente replicato - o comunque non si ravvisa alcuna puntuale contestazione al riguardo - ai motivi di gravame colà proposti, quanto alla rivendicata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., al riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio. 3.2. Le ragioni d'impugnazione, in tal modo formulate, non consentono pertanto in alcun modo l'instaurazione del rapporto processuale in questa sede di legittimità.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30/09/2022 Il Consigliere este