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Ordinanza — n. 41453/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest illogical reasoning regarding recidivism and sentencing base calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41453/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ali Fall inadmissible, ruling that the lower court's reasoning was not manifestly illogical. The appellant argued against the exclusion of recidivism, the denial of general mitigating circumstances, and the calculation of the base sentence exceeding the statutory minimum. The court rejected these claims, noting that the lower court provided ample justification for its findings and that the base sentence was nearly coincident with the statutory minimum, thus not requiring detailed explanation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the challenged judgment contains no manifest illogical reasoning regarding the exclusion of recidivism, the application of mitigating circumstances, or the calculation of the base sentence when it falls near the statutory minimum.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest illogical reasoning recidivism exclusion base sentence calculation statutory minimum penalty general mitigating circumstances Cassation procedure commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 617 cod. proc. pen.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ALI nato il 02/03/1987 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI; }(1

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 settembre 2021 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del 5 febbraio 2021 del Tribunale di Torino resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale Ali Fall era stato condannato alla pena di mesi otto giorni ventotto di reclusione ed euro 1334 di multa, con confisca del denaro in sequestro e distruzione dello stupefacente già vincolato, nonché restituzione di quant'altro oggetto di cautela, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui era stato determinato il trattamento sanzionatorio, laddove senza adeguata giustificazione la Corte territoriale aveva deciso di non escludere la recidiva contestata, di non riconoscere le attenuanti generiche e di partire da una pena base superiore al minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

4. In relazione infatti ai motivi di censura proposti, la sentenza impugnata, contrariamente ai rilievi del ricorrente, ha dato ampio e non illogico conto delle ragioni per le quali non doveva escludersi la recidiva siccome contestata, reiterata, specifica ed infra-quinquennale, e non potevano essere riconosciute le attenuanti generiche. Con i richiamati percorsi argomentativi, privi di illogicità manifeste, il ricorrente non ha inteso in alcun modo confrontarsi, assumendo in via apodittica che non sussisteva adeguata motivazione. In ordine infine alla lamentela circa la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). In specie, tenuto conto della forbice edittale tra sei mesi e quattro anni di reclusione, la pena base di mesi otto di reclusione è ictu ocu/i pressoché coincidente col minimo edittale, ed è comunque ben lontana dalla media edittale di anni due e mesi tre di reclusione. In tal senso - per quanto possa valere - è stato anche fornito implicito ma sicuro riferimento di congruità al trattamento sanzionatorio siccome inflitto, che all'evidenza non poteva dirsi sproporzionato tenuto conto del contenuto della contestazione giudiziale e della personalità del prevenuto siccome ampiamente evidenziata in sentenza. 4.1.

L'impugnazione non può che essere ritenuta manifestamente infondata.

5. Ne consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30/09/2022 Il