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Ordinanza — n. 41452/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility because the applicant personally filed the request instead of a lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41452/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the applicant rather than by a legal representative. The lower court had previously rejected the applicant's request for early release, and the applicant attempted to challenge this via a personal petition. The court ruled that under Article 610 of the Code of Criminal Procedure, such personal appeals must be decided immediately (de plano) and are therefore procedurally invalid for reaching the Cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal filed personally by the interested party is inadmissible because the court must decide de plano, and the failure to appoint a lawyer renders the request procedurally void.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility de plano decision Cassation procedure rules legal representation requirement early release request adempimento dei presupposti processuali tempestività dell'istanza di ricusazione assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 610 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSARO MICHELE nato a BASSANO DEL GRAPPA il 17/07/1967 avverso l'ordinanza del 02/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Michele Fusaro avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Padova che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata.

2. Ricorre per cassazione personalmente Michele Fusaro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato. Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al4aphpento delle spese processuali e ~Inno della somma di euro 3.000 1Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Consigliere este