Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by the defense attorney for Antonio Marigo inadmissible. The appellant argued violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and apparent lack of reasoning, but the court found the grounds did not comply with Article 599 bis. Consequently, the appeal was rejected de plano under Article 610, paragraph 5 bis, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal must be lodged on grounds permitted by law; if the grounds are not permitted, the appeal is inadmissible de plano, and the appellant is condemned to pay costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIGO ALBERTO nato a CAMPONOGARA il 06/04/1966 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAf dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in accoglimento del concordato intervenuto tra le parti riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Padova nei confronti di Antonio Marigo.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Antonio Marigo, deducendo violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e motivazione apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dall'art. 599 bis cod. proc. pen. Il provvedimento deve essere adottato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagatiento delle spese processuali e 6115105gairuziMpr della somma di euro 3.000 Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigli