Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility because the appellant personally filed the request instead of a lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant rather than by a legal representative. The appellant, Angelo Buccelli, sought to challenge a lower court's order refusing to defer the execution of his sentence. The court ruled that under Article 610 of the Code of Criminal Procedure, it must decide the matter de plano when an appeal is improperly submitted by the interested party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When an appeal is filed personally by the interested party instead of a lawyer, the Supreme Court must decide de plano and declare the appeal inadmissible, resulting in a fine for the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCELLI ANGELO nato a NAPOLI il 27/09/1965 avverso l'ordinanza del 12/08/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro rigettava l'istanza di Angelo Buccelli di differimento dell'esecuzione della pena.
2. Ricorre per cassazione personalmente Angelo Buccelli con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato. Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pv~eivorIA, spese processuali e #§1=sgezniaan della somma di euro 500la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estensore Il President