Italian Supreme Court dismisses personal appeal against surveillance court order as inadmissible under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appellant's personal appeal inadmissible because criminal procedure law requires appeals to be filed by a lawyer. The appellant argued for personal representation, but the court noted that appeals against surveillance court decrees must be lodged exclusively through legal counsel. Consequently, the court dismissed the appeal de plano and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against surveillance court decrees must be filed by a lawyer; personal appeals are inadmissible, resulting in immediate dismissal and liability for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENVENGA SANTINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 13/09/1992 avverso il decreto del 23/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROi dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
Santino Benvenga propone personalmente reclamo avverso il decreto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso un provvedimento in tema di liberazione anticipata. Il reclamo è stato trasmesso a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso — tale dovendosi ritenere il reclamo avverso il decreto del Presidente, impugnabile esclusivamente con il ricorso per cassazione - è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato. Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a a ento delle p/ spese processuali e - goiCi della somma di euro 3.000 !la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estensore I P eside